Articolo 326 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Finalità delle indagini preliminari
Dispositivo
1. Il pubblico ministero (1) e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale [50], [358], [405], [412].
Note
(1) Il P.M. è tenuto poi a svolgere anche gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ex art. 358.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 4176/2010
È legittimo l'atto di acquisizione da parte della polizia giudiziaria di una scheda telefonica spontaneamente consegnata dall'imputato anche se effettuata in assenza del suo legale, trattandosi di atto d'indagine atipico posto in essere nell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti dagli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. e per il cui compimento non è richiesta l'assistenza del difensore. (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 12/06/2009).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4176 del 15 dicembre 2010)
2Cass. pen. n. 1125/1998
Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, riemerge a tratti l'impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte c.d. imparziale, una volta iniziata l'azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista in toto la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria. (Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1125 del 4 marzo 1998)