Articolo 327 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Attività investigativa del difensore

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 7, della l. 7 dicembre 2000, n. 397 in luogo dell'abrogato art. 38 disp. att. del presente codice.

(2) Si tratta, sul piano deontologico, di un dovere dell'avvocato nei riguardi del proprio cliente se l'attività investigativa risulta essere necessaria per un efficace esercizio del diritto di difesa.

(3) L'autorizzazione a svolgere dette indagini è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale, certificata da regolare licenza (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 44591/2018

2Cass. pen. n. 13623/2017

3Cass. pen. n. 9198/2017

4Cass. pen. n. 41127/2013

5Cass. pen. n. 23706/2006