Articolo 371 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Dispositivo

(1)Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo [51] comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione (2) antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli [615], terzo comma, [635] e [635] del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli [617], [617] e [617] del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo (6).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' art. 7, del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, ed è stato poi modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall’art. 9, comma 4, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) Il riferimento ai procedimenti di prevenzione è stato inserito dall'art. 2, del D. L. 23 maggio 2008, n. 92.

(3) Tale lettera è stata soppressa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992, n. 8). Il testo originario era il seguente: "d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale, informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dandone comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata".

(4) Tale lettera è stata soppressa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992, n. 8). Il testo originario era il seguente: "e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della Direzione investigativa antimafia".

(5) Il presente numero è stato soppresso dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992, n. 8). Il testo originario era il seguente: "3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f)".

(6) Il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 2-bis, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

(7) La lettera h) del comma 3 è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.