Articolo 372 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Avocazione delle indagini
Dispositivo
1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli [270], [280], [285], [286], [289], [305], [306], [416] nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e [422] del codice penale (1) quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previsto dall'articolo [371] comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati (2).
Note
(1) Si tratta dei delitti di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio e strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, cospirazione politica mediante associazione, banda armata, associazione per delinquere, strage.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in l. 8 novembre 1991, n. 356.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 29530/2003
In tema di avocazione delle indagini preliminari, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale avverso l'ordinanza di archiviazione di un procedimento avocato successivamente all'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p., in quanto l'avocazione, anziché allo svolgimento di indagini, viene in tal caso ad esaurirsi nel mero potere di impugnazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29530 del 3 aprile 2003)