Articolo 402 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Estensione dell'incidente probatorio

Dispositivo

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo [401] comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo [398] comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova [397] (1).

Note

(1) Quindi il meccanismo dell'estensione presuppone la necessaria sospensione dell'incidente probatorio.