Articolo 404 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
Dispositivo
- La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo [652], salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.