Articolo 404 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile

Dispositivo

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo [652], salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.