Articolo 145 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ricusazione e astensione dell'interprete
Dispositivo
- L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo [144], dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
- Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
- La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
- Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza (1).
Note
(1) Tale ordinanza è da ritenersi inoppugnabile.