Articolo 146 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Conferimento dell'incarico

Dispositivo

1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli [144] e [145].

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326] c.p.] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio (1).

2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti (2).

Note

(1) Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione, solo nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria, secondo quanto dispone l'art. 52 delle disp. att. del presente codice.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, come modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 41624/2006

Il conferimento dell'incarico all'interprete non comporta l'obbligo per lo stesso di prestare giuramento e il mancato ammonimento circa gli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico non configura una causa di nullità generale ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., atteso che l'irregolarità non incide sul diritto dell'imputato all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza in giudizio. (Rigetta, Trib. lib. Roma, 26 maggio 2006).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41624 del 11 ottobre 2006)

2Cass. pen. n. 13208/2005

A norma dell'art. 474 c.p.p. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtú del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 c.p.p. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13208 del 12 aprile 2005)