Articolo 454 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) Non basta l'evidenza dei fatti, essendo necessario che questa affiori repentinamente, nei primi tre mesi di indagine, così da circoscrivere il ricorso a tale rito speciale che impone un sostanzioso sacrificio alla difesa.

(2) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lettera o) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(3) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 43613/2018

2Cass. pen. n. 19665/2018

3Cass. pen. n. 14039/2015

4Cass. pen. n. 52037/2014

5Cass. pen. n. 42979/2014

6Cass. pen. n. 41777/2013

7Cass. pen. n. 10109/2005

8Cass. pen. n. 26305/2004

9Cass. pen. n. 32722/2003

10Cass. pen. n. 24793/2003

11Cass. pen. n. 8878/2003

12Cass. pen. n. 24617/2001

13Cass. pen. n. 1245/1998