Articolo 455 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

Dispositivo

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero (1).

1-bis. Nei casi di cui all'articolo [453], comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (2).

Note

(1) Il giudice provvede al rigetto con decreto non motivato quando la prova non appare evidente o se manca una delle altre condizioni cui la legge subordina l'ammissibilità del rito. In questo caso gli atti ritornano al P.M., il quale provvederà a far proseguire il procedimento per le vie ordinarie.

(2) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h) del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 35295/2011

Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, G.i.p. Trib. Teramo, 23/06/2010).(Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 35295 del 20 aprile 2011)

2Cass. pen. n. 5349/2011

Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto, dato che si tratta di valutazione che non definisce né una fase del procedimento né un grado di giudizio.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5349 del 18 gennaio 2011)

3Cass. pen. n. 6989/2011

In tema di giudizio immediato, una volta disposto il rito, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'unico controllo possibile dopo l'ammissione del rito immediato, anche in sede di legittimità, è quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato). (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 25 settembre 2009).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6989 del 10 gennaio 2011)

4Cass. pen. n. 42049/2008

Non è abnorme, perché rientra nei poteri del giudice e non determina una stasi processuale, il provvedimento con cui il tribunale per i minorenni rigetta l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notifica della relativa richiesta del pubblico ministero.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42049 del 12 novembre 2008)

5Cass. pen. n. 10109/2005

Non è abnorme, in tema di giudizio immediato, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta del P.M. in quanto presentata oltre novanta giorni dopo l'iscrizione della notizia di reato, posto che il rigetto corrisponde ad un potere funzionalmente riconosciuto al giudice, e non determina una stasi processuale non risolubile, potendo l'azione penale essere ancora esercitata nelle forme ordinarie.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10109 del 15 marzo 2005)

6Cass. pen. n. 40093/2001

Il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 455 c.p.p. — avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione — non presenta i caratteri di abnormità, in quanto rientra nello schema procedimentale previsto da tale norma e non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale, sicché non è soggetto a ricorso per cassazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui il Gip aveva respinto la richiesta di giudizio immediato, sul presupposto dell'omissione degli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40093 del 9 novembre 2001)

7Cass. pen. n. 883/1996

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Gip che abbia rigettato la richiesta di giudizio immediato proposta da un solo coimputato in base all'esigenza di contemporanea valutazione dei fatti contestati anche agli altri imputati. Tale provvedimento invero non è abnorme perché l'art. 455 c.p.p. all'evidenza consente al predetto giudice di emettere decreto di diniego di giudizio immediato anche per motivi diversi dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinata la richiesta.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 883 del 17 aprile 1996)

8Cass. pen. n. 10932/1992

In tema di giudizio immediato, per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta di giudizio immediato) non è prevista nullità di sorta e neppure decadenza, sicché tale termine è meramente ordinatorio e nessuna conseguenza, sul piano processuale, può derivare dalla sua inosservanza.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10932 del 12 novembre 1992)

9Cass. pen. n. 10261/1991

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p., sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il G.I.P. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10261 del 11 ottobre 1991)

10Cass. pen. n. 1504/1990

Il proscioglimento per uno dei motivi di merito previsti dall'art. 129 c.p.p. non può essere pronunciato dal G.I.P. (giudice delle indagini preliminari) investito da parte del P.M. della richiesta di giudizio immediato, in quanto l'art. 455 c.p.p. gli attribuisce soltanto il potere-dovere di accogliere detta richiesta o di respingerla con restituzione degli atti al P.M. La possibile applicazione del citato art. 129 è prevista espressamente solo nei procedimenti speciali di cui agli artt. 444 (applicazione della pena su richiesta) e 459 c.p.p. (procedimento del decreto), in quanto in entrambi i casi il giudice viene messo nelle condizioni di definire il processo, mentre ciò non avviene con la rischiesta di giudizio da parte del P.M., trattandosi di fase del processo, caratterizzato soltanto dalla valutazione dei presupposti formali del giudizio richiesto, in assenza di contraddittorio tra le parti.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1504 del 12 maggio 1990)