Articolo 457 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Trasmissione degli atti

Dispositivo

Note

(1) Ciò significa che i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo.