Articolo 457 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Trasmissione degli atti

Dispositivo

1. Decorsi i termini previsti dall'articolo [458] comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo [431], al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo [433] comma 2 (1).

Note

(1) Ciò significa che i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo.