Articolo 456 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Decreto di giudizio immediato

Dispositivo

Note

(1) Tale decreto presenta identità di effetti e analogia di contenuti con il decreto che, in via ordinaria, dispone il giudizio.

(2) L'eventuale richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nei quindici giorni successivi alla notificazione del decreto di giudizio immediato.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

(4) Comma così modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). La riforma Cartabia ha recepito il contenuto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 456 c.p.p. pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 2020. Vedi la nota 3.

(5) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 16732/2018

2Cass. pen. n. 53164/2017

3Cass. pen. n. 865/2016

4Cass. pen. n. 10332/2008

5Cass. pen. n. 41646/2004

6Cass. pen. n. 24346/2003

7Cass. pen. n. 9243/2003

8Cass. pen. n. 3993/2003

9Cass. pen. n. 35069/2002

10Cass. pen. n. 5403/1995

11Cass. pen. n. 5594/1994

12Cass. pen. n. 476/1992