Articolo 464 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo

(1)1. Nei casi previsti dall'articolo [168] del codice penale, anche su proposta del pubblico ministero, l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (3).

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli [421] e [422] o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo [554]. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo [458], comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione (2) (3).

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (3).

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bisdel codice penale l’imputato,anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimooppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis.Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticatada un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: [omissis]c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesae lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.__________________

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) Quindi, a differenza dell’affidamento in prova al servizio sociale, che interviene nella fase dell’esecuzione della pena passata in giudicato, la messa alla prova costituisce istituto di diritto sostanziale, inserito radicalmente nel contesto del procedimento di cognizione penale, quale strumento per evitare una tantum la celebrazione di un giudizio che possa portare ineluttabilmente alla condanna dell’imputato.

(3) Comma così modificato dall'art. 29, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Per la disciplina transitoria, L’art. 90, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che "Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine".

(4) Lettera così modificata dall'art. 29, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-novies, comma 1, del citato D.L. n. 162/2022, le disposizioni della presente lettera si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 23700/2018

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23700 del 25 maggio 2018)

2Cass. pen. n. 53622/2017

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l'interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell'art. 464-sexies cod. proc. pen., la cui previsione intesa ad attribuire al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalità stabilite per il dibattimento", non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 53622 del 27 novembre 2017)

3Cass. pen. n. 36672/2017

L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36672 del 24 luglio 2017)

4Cass. pen. n. 21324/2017

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21324 del 4 maggio 2017)

5Cass. pen. n. 22104/2015

Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione,la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22104 del 27 maggio 2015)

6Cass. pen. n. 14112/2015

In tema di sospensione con messa alla prova, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale". (Fattispecie relativa a reato associativo connesso ad altri reati, in cui la Corte ha reputato corretta la decisione con la quale il giudice di merito non aveva disposto la separazione dei processi a seguito della richiesta di messa alla prova per i reati satellite).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14112 del 8 aprile 2015)