Articolo 464 ter Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari

Dispositivo

(1)1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni (2).

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo [464].

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo [464].

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) La norma in esame prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere formulata durante la fase delle indagini preliminari, prima ancora che venga esercitata l’azione penale. Tuttavia, ex art. 464 bis, tale richiesta può essere avanzata anche dopo l’esercizio dell’azione penale, innanzi al giudice per le indagini preliminari, al giudice dell’udienza preliminare ed al giudice del dibattimento.