Articolo 464 quater Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) Si ricordi che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, istituto già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza ex art. 129.

(3) L'impossibilità di riproporre la richiesta di sospensione per più di una volta si giustifica alla luce del fatto che si tratta di un' istanza che incide sui diritti personali della parte.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 33216/2016

2Cass. pen. n. 14750/2016