Articolo 502 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

Dispositivo

Note

(1) Rilevano tutti i casi in cui, per ragioni anche contingenti o occasionali, viene a configurarsi una situazione di impossibilità assoluta di tali soggetti a comparire nella pubblica udienza.