Articolo 503 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Esame delle parti private

Dispositivo

Note

(1) L'esame delle parti private, nell'ordine previsto, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 150 disp. att. del presente codice.

(2) Non trova applicazione l'art. 497, quindi alla parte non è richiesto giurare di dire la verità, ancorché non si tratti dell'imputato.

(3) Non vi è una precisa enunciazione dei limiti di utilizzazione probatoria, come nel caso di cui all'art. 500, di cui tale viene qui riprodotto il comma 1. Tuttavia si può desumere che questa risulta consentita solo per le dichiarazioni di cui è prevista l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento.

(4) Restano escluse le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. pen. n. 18657/2018

2Cass. pen. n. 9135/2008

3Cass. pen. n. 33361/2002

4Cass. pen. n. 30286/2002

5Cass. pen. n. 1177/2000

6Cass. pen. n. 1167/1999

7Cass. pen. n. 6515/1998

8Cass. pen. n. 3686/1998

9Cass. pen. n. 5421/1997

10Cass. pen. n. 9712/1996

11Cass. pen. n. 2224/1996

12Cass. pen. n. 649/1996

13Cass. pen. n. 296/1996

14Cass. pen. n. 3654/1996

15Cass. pen. n. 6727/1995

16Cass. pen. n. 166/1995

17Cass. pen. n. 1079/1995

18Cass. pen. n. 5177/1994

19Cass. pen. n. 1303/1993

20Cass. pen. n. 9822/1992