Articolo 54 quater Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 12 della l. n. 479 del 16 dicembre 1999.

(2) È opportuno effettuare una distinzione circa l'ammissibilità della questione e il contenuto della stessa: la parte che promuove la richiesta di trasferimento degli atti deve avere la possibilità che quest'ultima venga valutata circa la sua ammissibilità, piuttosto che per il contenuto della stessa relativamente al merito del procedimento. È infatti necessario preliminarmente valutare l'ammissibilità della richiesta proprio per evitare inutili strumentalizzazioni da parte della persona sottoposta ad indagini preliminari, finalizzate a procrastinare lo svolgimento del procedimento. Per tali ragioni è stato previsto dal legislatore che si indichino le ragioni a sostegno dell'individuazione del giudice ritenuto competente.

(3) Comma modificato dall'art. 9, D.L. 18/02/2015, n. 7 con decorrenza dal 20/02/2015, convertito in legge dalla L. 17/04/2015, n. 43 con decorrenza dal 21/04/2015.In difetto di decisione o reiezione è possibile chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello (o presso la corte di cassazione in caso appartenga a diverso distretto) la determinazione dell'ufficio del pubblico ministero legittimato. Non è equiparabile alla competenza giurisdizionale poiché la decisione su quest'ultima spetta esclusivamente al giudice processuale procedente (artt.21 ss. c.p.p.).

(4) Se in precedenza è stata emessa una misura di custodia cautelare e successivamente si verifica l'ipotesi di trasmissione degli atti a diverso pubblico ministeroexart. 54 quater, il provvedimento con cui è stata disposta la misura cautelare non deve essere ripetuto dal giudice presso cui è stato individuato il nuovo pubblico ministero territorialmente competente: è, infatti, necessario distinguere e non assimilare la pronuncia sulla legittimazione delle indagini a quella giurisdizionale sulla competenza. A tal proposito si veda l'art. 27 c.p.p.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 9989/2018

2Cass. pen. n. 10829/2014

3Cass. pen. n. 32648/2002

4Cass. pen. n. 14787/2001