Articolo 54 ter Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dal d.l. n. 367, del 20 novembre 1991, convertito dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992. In base a quanto previsto dall'articolo 15 del citato d.l., «le disposizioni .... si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con decorrenza «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'art. 15 comma 2», come previsto dall'art. 16, II comma del medesimo d.l.Qualora si verifichi la circostanza per cui si svolgano simultaneamente due indagini per lo stesso fatto di reato, attribuito al medesimo soggetto, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che si applicano gli artt.54,54 bise 54 ter c.p.p. relativi ai contrasti tra pubblici ministeri; non si impiega, pertanto, la normativa inerente i contrasti tra giurisdizioni.

(2) Comma modificato dall'art. 9, D.L. 18/02/2015, n. 7, con decorrenza dal 20/02/2015, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 17/04/2015, n. 43 con decorrenza dal 21/04/2015.

(3) Comma ulteriormente modificato dall'art. 2-bis, comma 3, lettera a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 32648/2002