Articolo 548 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Deposito della sentenza

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che qualora non si proceda al termine della fase dibattimentale ala redazione della motivazione, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 544, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza ai sensi dell'art. 154 disp att. del presente codice.

(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 10, comma 5, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. pen. n. 3914/2016

2Cass. pen. n. 52538/2014

3Cass. pen. n. 50980/2014

4Cass. pen. n. 51447/2013

5Cass. pen. n. 22504/2006

6Cass. pen. n. 35402/2003

7Cass. pen. n. 12260/2003

8Cass. pen. n. 42753/2002

9Cass. pen. n. 8518/2000

10Cass. pen. n. 2070/2000

11Cass. pen. n. 6381/2000

12Cass. pen. n. 3223/1999

13Cass. pen. n. 6737/1995

14Cass. pen. n. 7560/1994

15Cass. pen. n. 5857/1994

16Cass. pen. n. 1112/1994

17Cass. pen. n. 4150/1993

18Cass. pen. n. 1768/1993

19Cass. pen. n. 2389/1992

20Cass. pen. n. 119/1992