Articolo 554 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

Dispositivo

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(2) Nel caso in cui difetti la conoscenza effettiva del processo, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato ai sensi dell'art. 420 quater del c.p.p..

(3) Il decreto di citazione deve infatti enunciare, in forma chiara e precisa, il fatto, le circostanze aggravanti, quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge.

(4) I commi 5 e 6 perseguono lo scopo di non appesantire lo svolgimento del dibattimento, attenuando l’eventualità che le diverse problematiche collegate all'imputazione provochino solo alla fine del dibattimento un provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero exart. 521 del c.p.p.oppure determinino l’applicazione degli artt.516,517 e518.