Articolo 554 quater Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Dispositivo
1. (1)Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo [552], comma 3.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo [127]. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo [606].
5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo [611].
6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").