Articolo 554 quinquies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Revoca della sentenza di non luogo a procedere
Dispositivo
1. (1)Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo [127].
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo [554], commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo [554], comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo [437].
Note
(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").