Articolo 214 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Svolgimento della ricognizione

Dispositivo

Note

(1) Si ricorre ad esempio a vetri speciali che permettono la visione solo a chi deve effettuare il riconoscimento e non a coloro che a tale esame sono sottoposti.