Articolo 215 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Ricognizione di cose
Dispositivo
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato [253] 2] o di altre cose pertinenti al reato [253] 1], il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo [213], in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa (1).
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo [214] comma 3.
Note
(1) Se la cosa viene riconosciuta sotto il controllo del P.M., durante la fase delle indagini preliminari, l'atto assume la forma dell'individuazione di cosa (art. 361).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 21034/2005
Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 c.p.p.ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21034 del 14 aprile 2005)
2Cass. pen. n. 5926/1998
Per il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non devono essere necessariamente osservate le formalità stabilite per la ricognizione di cose; in questo caso, infatti, il derubato, avendo avuto il possesso delle cose rubate, è in grado di identificarle direttamente, come chiunque altro ne avesse avuto per ragioni analoghe personale conoscenza, e, quindi, la relativa operazione, costituendo un mero accertamento di fatto e non un atto processuale formale, può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5926 del 20 maggio 1998)
3Cass. pen. n. 8007/1996
Il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non costituisce ricognizione e, come tale, non è soggetto a particolari formalità. Esso è un mero accertamento di fatto, e non un atto processuale formale, e può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8007 del 14 agosto 1996)
4Cass. pen. n. 9256/1991
In tema di utilizzabilità nel giudizio abbreviato degli atti di polizia giudiziaria, l'identificazione di cose sequestrate oggetto del reato da parte della persona offesa, eseguita su iniziativa della polizia giudiziaria anche al fine della restituzione delle cose stesse al titolare, costituisce valida fonte di prova, anche in mancanza di un formale atto di ricognizione. (Fattispecie in tema di riconoscimento di quadri rubati in una chiesa, da parte del parroco).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9256 del 12 settembre 1991)