Articolo 217 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Pluralità di ricognizioni

Dispositivo

Note

(1) Il giudice in tale caso deve evitare che si creino influenze tra le persone chiamate ad eseguire le varie ricognizioni.

(2) Nel caso in esame, invece, il compito del giudice consiste nell'evitare che il ripetersi degli stessi termini di raffronto per più ricognizioni falsi il risultato dell'atto.