Articolo 216 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Altre ricognizioni

Dispositivo

1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo [213], in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo [214] comma 3 (1).

Note

(1) Trattandosi di una figura probatoria riconducibile all'ambito delle prove non del tutto disciplinate dalla legge, a questa si applicano i principi di cui all'art. 189.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 21034/2005

Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 c.p.p.ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21034 del 14 aprile 2005)