Articolo 226 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Conferimento dell'incarico
Dispositivo
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli [222] e [223], lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali» (1).
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti (2).
Note
(1) Si ricordi che la falsa perizia è reato punito con la reclusione da due a sei anni (art. 373).
(2) I quesiti rappresentano i confini dell'incarico peritale, dunque viene riconosciuta la giudice la funzione di delimitare ilthema probandum.