Articolo 227 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Relazione peritale

Dispositivo

Note

(1) Il perito può essere sostituito ex art. 231, come in ogni altra ipotesi di inerzia o di negligenza nell'espletamento dei suoi compiti.

(2) Una durata che assume risalto quale presupposto di ammissibilità dell'incidente probatorio ex art. 392, il quale al comma secondo prevede che in tale sede possa farsi luogo a perizia quando la stessa, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 18975/2017

2Cass. pen. n. 44495/2004

3Cass. pen. n. 34379/2004

4Cass. pen. n. 11425/2003

5Cass. pen. n. 35187/2002

6Cass. pen. n. 13750/1999

7Cass. pen. n. 6528/1998

8Cass. pen. n. 2088/1996

9Cass. pen. n. 3521/1995

10Cass. pen. n. 10819/1994

11Cass. pen. n. 5030/1994

12Cass. pen. n. 4273/1994

13Cass. pen. n. 6945/1991