Articolo 241 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Documenti falsi
Dispositivo
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo [537] (1), il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento [2], [207] (2).
Note
(1) Sono esclusi i casi in cui la falsità sia accertata e dichiarata con la sentenza di condanna o di proscioglimento.
(2) Il giudice ha potere di accertare l'eventuale falsità dei documenti in sede di valutazione complessiva delle prove, senza quindi ricorrere allo schema dell'impugnazione e del conseguente incidente di falso.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 4086/1997
Dal combinato disposto dell'art. 241 c.p.p. e secondo comma dell'art. 425 c.p.p., emerge l'esistenza, nell'ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all'udienza preliminare. E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un'eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall'accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4086 del 8 maggio 1997)