Articolo 242 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

Dispositivo

Note

(1) Si ritiene che tale disposizione possa essere applicata anche al caso di trascrizione dell'audio di un videotape e quindi anche alla trasposizione su supporto cartaceo del contenuto di ogni altro supporto suscettibile di essere trascritto.

(2) Comma modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.Successivamente, tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1139, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che, nel modificare l'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1 a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."

(4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(5) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 44418/2008

2Cass. pen. n. 38413/2003

3Cass. pen. n. 4343/1995