Articolo 242 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

Dispositivo

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo [143] se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo [268], comma 7 (1) (2) (3) (4) (5).

Note

(1) Si ritiene che tale disposizione possa essere applicata anche al caso di trascrizione dell'audio di un videotape e quindi anche alla trasposizione su supporto cartaceo del contenuto di ogni altro supporto suscettibile di essere trascritto.

(2) Comma modificato dall'art. 9, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.Successivamente, tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1139, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che, nel modificare l'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (in G.U. 1 a s.s. 17/07/1996, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge."

(4) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(5) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 44418/2008

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti utilizzati ai fini della decisione e provenienti dall'autorità amministrativa francese).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44418 del 29 ottobre 2008)

2Cass. pen. n. 38413/2003

Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di perito, quando l'incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. (In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non è eseguita riguardo al testo trascritto, bensì con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attività utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38413 del 9 ottobre 2003)

3Cass. pen. n. 4343/1995

In tema di misure cautelari, legittimamente il giudice trae elementi indiziari dalle risultanze del verbale redatto in forma riassuntiva quando l'esame sia stato registrato mediante apparecchiatura audiomagnetica e non sia stata ancora disposta la trascrizione nelle forme previste dal codice di rito (art. 242, comma 2, con riferimento all'art. 268, comma 7, c.p.p.). In tale ipotesi, la fonte di prova è costituita e rappresentata dal processo verbale. Tuttavia, ove sia stata effettuata una trascrizione informale e questa sia stata posta a disposizione della difesa, nessun vizio può essere ravvisato, essendo sempre possibile estrarre copia della registrazione audiomagnetica e procedere, nell'emergenza della verifica, sulla misura cautelare, alla trascrizione di quanto memorizzato. (La corte ha anche osservato che il verbale redatto in forma riassuntiva, in ipotesi di esame del comparente, con l'uso di apparecchiature di registrazione audiovideomagnetiche, va assimilato al verbale di cui all'art. 268, comma 1, c.p.p. in materia di intercettazioni telefoniche, alla trascrizione delle quali non è necessario procedere quando l'applicazione della misura cautelare trovi fondamento in tale mezzo di ricerca di prova, essendo sufficiente il riferimento al predetto verbale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4343 del 22 agosto 1995)