Articolo 243 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Rilascio di copie

Dispositivo

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114], [329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo [116] [258] (1).

Note

(1) Tale copia deve avere, dunque, fede privilegiata.