Articolo 696 novies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Impugnazioni
Dispositivo
1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo [696].
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto (1).
Note
(1) Articolo e titolo cui esso appartiene inseriti dall'art. 3, D.Lgs. 03/10/2017, n. 149 con decorrenza dal 31/10/2017.