Articolo 696 octies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Modalità di esecuzione
Dispositivo
1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l'efficacia.
2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.