Articolo 711 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Riestradizione
Dispositivo
1. Le disposizioni dell'articolo [710] si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato (1).
Note
(1) Si ricordi che la riestradizione è sempre subordinata alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato (art. 699).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 34800/2008
In tema di riestradizione, il consenso dello Stato che ha consegnato l'estradato ad un terzo Stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito anche dopo la sentenza della corte di appello che ha deliberato favorevolmente all'estradizione, sempre che intervenga prima della consegna.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34800 del 8 settembre 2008)
2Cass. pen. n. 585/2000
In tema di riestradizione, il consenso dello stato rifugio alla consegna dell'estradato a un terzo stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito nel corso del procedimento, sempre che intervenga prima della consegna a tale ulteriore stato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 585 del 21 marzo 2000)