Articolo 712 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Transito
Dispositivo
1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato (1).
2. Il transito non può essere autorizzato:
3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo (2).
Note
(1) Si tratta di un istituto, quello dell'estradizione in transito, che in realtà prescinde da un rapporto estradizionale precedente.
(2) L'autorizzazione non viene richiesta in tal caso, dal momento che si tratta di un passaggio per sola via aerea, senza scalo, che quindi può comportare un minimo rischio di limitazione della sovranità dello Stato transitato.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 51056/2016
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51056 del 11 novembre 2016)