Articolo 733 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Presupposti del riconoscimento

Dispositivo

Note

(1) La relativa attestazione deve essere fornita dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui la sentenza è stata pronunciata.

(2) Si tratta ovviamente dei casi di totale contrasto, non rilevando dunque le ipotesi di mera diversità di disciplina.

(3) Tali garanzie non sono alternative, ma devono sussistere congiuntamente.

(4) La clausola di non discriminazione è rivolta ad impedire l'uso politico del processo, sicché non potrà riconoscersi la sentenza straniera qualora le situazioni elencate alla lett. d) abbiano condizionato sia positivamente sia negativamente lo svolgimento o l'esito del processo.

(5) Al pari di quanto disposto dalla lett. e), anche tale disposizione è ispirata al rispetto del principio della c.d. doppia discriminazione, il quale rappresenta l'attuazione nella materiade quadel principio di legalità ex art. 25, comma 2, della Costituzione.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 14459/2013

2Cass. pen. n. 10885/2012

3Cass. pen. n. 2442/2012

4Cass. pen. n. 40961/2008

5Cass. pen. n. 40883/2007

6Cass. pen. n. 36778/2003

7Cass. pen. n. 801/2003

8Cass. pen. n. 1385/1998

9Cass. pen. n. 225/1996

10Cass. pen. n. 1449/1995

11Cass. pen. n. 793/1995

12Cass. pen. n. 1219/1995

13Cass. pen. n. 2539/1992