Articolo 734 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
Dispositivo
1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.