Articolo 7 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Reati commessi all'estero
Dispositivo
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero (1) taluno dei seguenti reati:
Note
(1) Per quanto attiene al mercato finanziario si rimanda alla specifica disciplina contenuta agli artt. 180 e ss del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (c.d. T.U. Draghi).
(2) All'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il legislatore è intervenuto, introducendo la parola «italiano», attraverso l'art. 1, comma 5, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), al fine di limitare l'ambito investigativo della magistratura italiana ai confini nazionali. La scelta legislativa si spiega alla luce della riscrittura dell'art. 270 bis c.p., avvenuta per opera dello stesso provvedimento di modifica, che ha equiparato i fatti di terrorismo «interno» a quelli che si traducono in atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un' istituzione o un organismo internazionale. La precedente formulazione dell'art. 7 rischiava, a quel punto, di legittimare un eccessivo ed incontrollato allargamento del raggio d'azione della magistratura italiana.
(3) Si rimanda alla disciplina speciale degli art. 48, l. 24-1-1979, n. 18; art. 2, l. 24-7-1980, n. 488.
(4) Il riferimento alla fonte internazionale non permette di collegare alla stessa degli effetti di penalizzazione, in quanto verrebbe così violato il principio di riserva di legge statale in materia penale di cui all'artart. 1 del c.p.. Lo Stato potrà, ma non dovrà, quindi criminalizzare un determinato comportamento anche in ottemperanza agli obblighi scaturenti da fonti sovrastatali.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 19335/2023
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato. (Rigetta, Corte Appello Venezia, 11/02/2022)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19335 del 13 gennaio 2023)
2Cass. pen. n. 15084/2021
Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la giurisdizione italiana nonostante l'intervento dei soccorritori non fosse stato causato da un abbandono volontario in acque internazionali ma da un'avaria ampiamente prevedibile date le condizioni di trasporto del natante).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15084 del 10 febbraio 2021)
3Cass. pen. n. 17225/2020
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, nell'ipotesi di reato commesso da cittadino straniero fuori dal territorio dello Stato richiedente, occorre verificare la procedibilità secondo la legge italiana non con riferimento alla fattispecie concreta "sub iudice", bensì in relazione alla corrispondente ipotesi di reato commesso all'estero da cittadino italiano. (Fattispecie relativa al reato di omicidio).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17225 del 4 giugno 2020)
4Cass. pen. n. 43848/2008
È perseguibile secondo la legge italiana, ai sensi dell'art. 7, n. 4 c.p. l'appuntato dei carabinieri, in servizio presso una sede diplomatica italiana all'estero, che si attivi, dietro compenso, per procurare visti d'ingresso illegale in Italia a cittadini extracomunitari.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43848 del 25 novembre 2008)
5Cass. pen. n. 25889/2006
Il reato commesso all'estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del c.p., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25889 del 25 luglio 2006)
6Cass. pen. n. 21088/2004
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla loro funzione, non è necessario un rapporto stabile di servizio con la pubblica Amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di compiti temporanei e/o di una missione occasionale. (Principio affermato con riferimento a concussione commessa all'estero da contrattiste dell'Amministrazione degli affari esteri).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21088 del 5 maggio 2004)
7Cass. pen. n. 4089/2000
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, c.p. non è necessario un rapporto stabile di servizio con l'amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di una missione occasionale. (Fattispecie relativa a missione di aiuti in Albania).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4089 del 29 novembre 2000)
8Cass. pen. n. 2860/1992
In tema di reati commessi all'estero e di rinnovamento del giudizio (artt. 7 e seguenti, 11 c.p.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l'ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto. Le norme in questione prevedono, infatti, limitatamente ai casi da esse contemplati e in presenza di alcune condizioni, la perseguibilità dei fatti penalmente rilevanti «secondo la legge italiana» al di là dei limiti territoriali, senza richiedere che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, premesso che il principio della doppia incriminazione, invocato dal ricorrente è sancito dalla legge penale esclusivamente in tema di estradizione, è stato ritenuto del tutto indifferente che l'evasione e il porto e detenzione illegale di armi siano o non siano perseguiti penalmente nell'ordinamento della Confederazione elvetica).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2860 del 16 marzo 1992)