Articolo 7 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Reati commessi all'estero

Dispositivo

Note

(1) Per quanto attiene al mercato finanziario si rimanda alla specifica disciplina contenuta agli artt. 180 e ss del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (c.d. T.U. Draghi).

(2) All'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, il legislatore è intervenuto, introducendo la parola «italiano», attraverso l'art. 1, comma 5, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. in l. 15 dicembre 2001, n. 438 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), al fine di limitare l'ambito investigativo della magistratura italiana ai confini nazionali. La scelta legislativa si spiega alla luce della riscrittura dell'art. 270 bis c.p., avvenuta per opera dello stesso provvedimento di modifica, che ha equiparato i fatti di terrorismo «interno» a quelli che si traducono in atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un' istituzione o un organismo internazionale. La precedente formulazione dell'art. 7 rischiava, a quel punto, di legittimare un eccessivo ed incontrollato allargamento del raggio d'azione della magistratura italiana.

(3) Si rimanda alla disciplina speciale degli art. 48, l. 24-1-1979, n. 18; art. 2, l. 24-7-1980, n. 488.

(4) Il riferimento alla fonte internazionale non permette di collegare alla stessa degli effetti di penalizzazione, in quanto verrebbe così violato il principio di riserva di legge statale in materia penale di cui all'artart. 1 del c.p.. Lo Stato potrà, ma non dovrà, quindi criminalizzare un determinato comportamento anche in ottemperanza agli obblighi scaturenti da fonti sovrastatali.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 19335/2023

2Cass. pen. n. 15084/2021

3Cass. pen. n. 17225/2020

4Cass. pen. n. 43848/2008

5Cass. pen. n. 25889/2006

6Cass. pen. n. 21088/2004

7Cass. pen. n. 4089/2000

8Cass. pen. n. 2860/1992