Articolo 8 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Delitto politico commesso all'estero

Dispositivo

Note

(1) Per quanto attiene al mercato finanziario si rimanda alla specifica disciplina contenuta agli artt. 180 e ss del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (c.d. T.U. Draghi).

(2) La norma qui si riferisce al c.d. delitto oggettivamente politico, che si configura quando l'interesse leso si identifica con un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Si configurano quindi due diverse tipologie all'interno di talegenus. I delitti del primo tipo, secondo la dottrina maggioritaria, si considerano delitti politici ove l'interesse leso è proprio dello Stato complessivamente considerato ovvero attiene cioè alla sua vita e alla sua essenza unitaria intesa come integrità del popolo e del territorio, indipendenza, prestigio, forma di governo. Pertanto sono tali i delitti contro la personalità dello Stato [v. Libro II, Titolo I] e qualunque altro delitto previsto in leggi speciali offensivo di un interesse politico dello Stato. Non vi rientrano invece i delitti che offendano gli interessi dello Stato come potere amministrativo o come potere giudiziario. Mentre i delitti del secondo tipo sono quelli che ledono il diritto del cittadino di partecipare alla vita dello Stato e di contribuire alla formazione della sua volontà. Si pensi ad es.: il diritto di elettorato attivo e passivo (v. Cost. 48 e ss.).

(3) Qui invece il legislatore si riferisce al c.d. delitto soggettivamente politico. La soggettività di tali fattispecie si coglie sul «motivo» che spinge il reo a delinquere. Si ricordi che, secondo la dottrina maggioritaria, bisognerebbe distinguere tra il motivo politico e quello sociale. Il primo è ravvisabile nei casi in cui il delitto è compiuto in funzione della particolare concezione ideologica dell'agente relativamente alla struttura dei poteri dello Stato e ai rapporti tra Stato e cittadino (es.: reato di terrorismo politico), mentre il secondo determina la condotta dell'agente in funzione di una visione dei rapporti umani che non si riflette necessariamente sulla struttura dello Stato o sui rapporti intercorrenti tra Stato e cittadino (es.: omicidio per eutanasia).Il delitto soggettivamente politico è configurabile anche ove sia determinato solo «in parte» da motivi politici, potendo quindi concorrere anche con motivi diversi, a patto che non si tratti di un mero pretesto politico ovvero in un'occasione che induce il soggetto ad agire esclusivamente per fini egoistici o personali.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 13076/2020

2Cass. pen. n. 24795/2018

3Cass. pen. n. 5089/2014

4Cass. pen. n. 23181/2004

5Cass. pen. n. 16808/2004

6Cass. pen. n. 35488/2003

7Cass. pen. n. 31123/2003

8Cass. pen. n. 767/1992