Articolo 9 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Delitto comune del cittadino all'estero

Dispositivo

Note

(1) Per quanto riguarda nello specifico la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, il legislatore ha predisposto un'apposita disciplina contenuta agli artt. 180 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi), riguardante la disciplina del mercato finanziario.

(2) E' stata soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd. principio di umanizzazione della pena, l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Tuttavia, anche rispetto a tali ipotesi, è stata abrogata con l'art. 1 della l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.

(3) La disposizione deroga al principio di territorialità. Il cittadino che commetta all'estero un reato per il quale sia prevista la sanzione indicata nella norma, risulta infatti assoggettato comunque alla legge penale italiana. Ciò è possibile però solo al ricorrere di una condizione: l'obiettiva di punibilità (v.44) della presenza del cittadino nel territorio dello Stato. In merito alla natura giuridica di tale condizione la dottrina è divisa. Alcuni ritengono sia una condizione di procedibilità, altri di punibilità. La giurisprudenza dal canto suo propende per la condizione di procedibilità in quanto l'interesse dello Stato a perseguire il reato è ravvisabile solo nei casi in cui il reo si sia soffermato per un tempo non breve in Italia.

(4) Il rapporto tra le tre diverse condizioni di procedibilità (v. Libro I, Titolo IV, Capo IV) è diversamente inteso. La dottrina dominante ritiene che, se dalla commissione del fatto è derivata un'offesa ad un interesse dello Stato o della collettività, debba intervenire il Ministro della giustizia. Se invece l'interesse leso è quello del singolo si dovrà ricorrere all'istanza o alla querela, a meno che il fatto non sia di per sé perseguibile d'ufficio. Altra parte della dottrina considera invece equivalenti richiesta e istanza, eccetto il caso in cui il reato è perseguibile a querela della persona offesa. In tale situazioni la querela dovrà essere accompagnata dalla richiesta del Ministro.

(5) A partire dal 2000, la dicitura «a danno di uno Stato estero» è stata sostituita con «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero», successivamente alla ratifica di convenzioni in materia di corruzione di pubblici ufficiali, avvenuta con l. 29 settembre 2000, n. 300.

(6) Non è pacifico se si debba, in tali casi, considerare requisito necessario il preventivo esperimento con esito negativo della procedura di estradizione (v.13). Parte della giurisprudenza è concorde, a patto che sempre l'estradabilità del cittadino sia riconosciuta da una convenzione internazionale in deroga al disposto dell'art. 26 Cost. Altri invece ritengono bastevole che l'estradizione non abbia trovato attuazione.

(7) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) dell L. 9 gennaio 2019 n. 3.

(8) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 13083/2025

2Cass. pen. n. 19335/2023

3Cass. pen. n. 5198/2020

4Cass. pen. n. 58239/2018

5Cass. pen. n. 23304/2008

6Cass. pen. n. 38019/2004

7Cass. pen. n. 21251/2003

8Cass. pen. n. 19678/2003

9Cass. pen. n. 3624/1995

10Cass. pen. n. 1179/1995

11Cass. pen. n. 1837/1994

12Cass. pen. n. 5364/1993

13Cass. pen. n. 10743/1991

14Cass. pen. n. 6698/1991

15Cass. pen. n. 9093/1990