Articolo 31 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione
Dispositivo
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo [28], ovvero con l'abuso di una professione (1), arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere [33] (2) (3).
Note
(1) Per "abuso della professione" deve intendersi un uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il diritto è stato concesso, seguito da un comportamentocontra legemparticolarmente grave sia dal lato oggettivo, per la gravità del fatto, sia da quello soggettivo, per la maggiore intensità del dolo. La norma in esame tratta dell'ipotesi specifica di delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.In tali situazioni viene ad applicarsi la pena accessoria dell'interdizione temporanea. Si ricordi poi che la giurisprudenza ritiene che siano applicabili sia la interdizione dai pubblici uffici che quella professionale quando il soggetto sia al contempo pubblico ufficiale ed esercente una professione e le due situazioni siano inscindibili. Per esemplificare si pensi ad un notaio condannato per peculato (art. 314 del c.p.).
(2) Tra l'abuso del potere (o la violazione del dovere) ed il reato commesso deve esistere un nesso di strumentalità: non è sufficiente la semplice occasionalità ma, almeno, che la commissione del reato sia stata facilitata proprio dall'esercizio della funzione o del servizio. L'abuso del potere non è da confondere con l'abuso della qualità (per es.: (v.317)). Analoghe considerazioni valgono per l'abuso di una professione, arte etc.
(3) La disposizione non si applica nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione,o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria, come prevedeart. 33 del c.p.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. pen. n. 10131/2021
In tema di pene accessorie interdittive, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 cod. pen., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere tale presupposto nella condotta di un barista che illecitamente deteneva, all'interno del pubblico esercizio da lui gestito, sostanze stupefacenti). (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 25/06/2020).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10131 del 12 gennaio 2021)
2Cass. pen. n. 35785/2020
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria conseguente "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di referto necessariamente implicante la violazione del dovere d'ufficio da parte dell'agente). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 21/05/2019).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35785 del 30 settembre 2020)
3Cass. pen. n. 1450/2011
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici è applicabile in caso di condanna per un reato di falso commesso da un pubblico ufficiale, anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, c.p., trattandosi di pena accessoria relativa "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1450 del 19 gennaio 2011)
4Cass. pen. n. 14238/2006
Il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, sicché alla condanna segue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14238 del 21 aprile 2006)
5Cass. pen. n. 44758/2003
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue alla condanna per il delitto di falsa testimonianza, rientrando questo tra i delitti commessi con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44758 del 20 novembre 2003)
6Cass. pen. n. 14368/1999
In tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione «abuso della professione», utilizzata dall'art. 31 c.p., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere tale presupposto nella condotta di un medico che aveva reiteratamente consentito a soggetto non abilitato di utilizzare il suo nome e la sua posizione fiscale per l'esercizio abusivo della professione di dentista).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14368 del 20 dicembre 1999)
7Cass. pen. n. 1508/1998
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 31 c.p. consegue ad ogni condanna per il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode, rientrando questo tra i delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio per i quali l'art. 31 c.p. prevede la detta interdizione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1508 del 9 febbraio 1998)
8Cass. pen. n. 2196/1996
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.(Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 2196 del 17 settembre 1996)
9Cass. pen. n. 9297/1995
L'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, conseguente ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione riguarda nel suo complesso l'attività il cui legittimo esercizio esige una speciale abilitazione e non soltanto il settore specializzato in cui essa viene in concreto espletata. (Nella specie è stato rigettato il ricorso di un medico odontoiatra — condannato per il reato di cui agli artt. 110-348 c.p., per avere consentito ad un odontotecnico l'attività di medico odontoiatra presso il proprio studio dentistico — il quale deduceva in violazione dell'art. 31 c.p. per essere stata inflitta l'interdizione temporanea dalla professione di medico-chirurgo anziché dall'attività di odontoiatra).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9297 del 1 settembre 1995)
10Cass. pen. n. 1719/1984
La sospensione dall'esercizio del commercio ex art. 15 d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896, non ha alcuna comunanza con la pena accessoria ex art. 31 c.p. Invero, mentre la prima ha natura amministrativa sul piano soggettivo ed oggettivo, essendo la sua operatività indipendente dall'accertamento giudiziale della responsabilità per il reato previsto dall'art. 14 del citato decreto n. 896/1947, la seconda costituisce una sanzione penale, poiché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa giusto il disposto dell'art. 20 c.p. (Nella specie, nell'affermarsi — sulla base dell'enunciato principio — la legittimità del cumulo delle sanzioni indicate, si è esclusa la possibilità di far luogo al principio di specialità, invocato dal ricorrente, precisandosi che elemento indefettibile del ricordato principio è che più leggi o più disposizioni della medesima legge regolino la stessa materia: di qui l'esigenza che le fattispecie legali, gli elementi accessori, le sanzioni previste dalle norme apparentemente concorrenti abbiano carattere penale e costituiscano delle entità omogenee).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 1719 del 28 febbraio 1984)