Articolo 32 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

Dispositivo

(1)Salvo quanto previsto dagli articoli [29] e [31], la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, [317], [318], [319], [319], [319], primo comma, e [320] importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Note

(1) L'articolo è stato inserito nel corpo del codice penale attraverso la legge 27 marzo 2001, n. 97 (art. 5),che si è occupata di disciplinare il rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed gli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti della P.A. Il riferimento al primo comma dell'articolo319 quaterè frutto dell'intervento operato con l. 6 novembre 2012, n.96 (art. 1). Infine è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 23203/2024

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23203 del 5 marzo 2024)

2Cass. pen. n. 1230/2020

La pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1230 del 11 novembre 2020)