Articolo 3 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Principio della riserva di codice

Dispositivo

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia (1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.