Articolo 39 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
Dispositivo
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice (1).
Note
(1) Il criterio distintivo delle due fattispecie è rinvenibile nella sanzione prevista. Per cui nel caso in cui il fatto presenti caratteri simili al reato contravvenzionale, ma è sanzionato con la pena della multa, si tratta di delitto e non di contravvenzione. La disciplina generale viene di conseguenza ad applicarsi con qualche differenza. Le variazioni riguardano: a) l'elemento psicologico in quanto le contravvenzioni sono punite sia a titolo di colpa che di dolo (v.421),invece i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (v.422), mentre la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice (ad es. nel nostro codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il danneggiamento colposo); b) il tentativo (art. 56) previsto solo per i delitti; c) alcune circostanze del reato le quali risultano applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d) i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7) sono per loro stessa natura delitti e mai contravvenzioni.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 46688/2016
In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 46688 del 7 novembre 2016)