Articolo 64 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Dispositivo

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso [132] 2].

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta (1).

Note

(1) Qualora la sanzione prevista sia l'ergastolo, l'eventuale presenza di circostanze aggravanti non comporta un aumento della pena, essendo già stata comminata nel suo massimo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 16226/2020

In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il limite legale della pena sancito dall'art 132, comma secondo, cod. pen. si riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 cod. pen..(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16226 del 4 marzo 2020)

2Cass. pen. n. 16367/2014

Non è esperibile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di correzione del Tribunale che, pur lasciando inalterata la pena finale, aveva modificato, in aumento la pena base e in diminuzione l'incremento riferito ad una circostanza aggravante comune, in modo da ricondurre quest'ultimo nella misura massima consentita dall'art. 64 cod. pen., pari ad un terzo). (Annulla senza rinvio, Trib. Milano, 04/11/2013)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16367 del 3 aprile 2014)