Articolo 65 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Dispositivo

Note

(1) Successivamente alla soppressione della pena di morte nel nostro ordinamento, è stato abrogato il numero in esame. Questo, infatti, recitava: "alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni".

(2) Il numero in esame si riferisce non tanto all'ipotesi in cui, concorrendo più circostanze tra loro eterogenee, il giudice ritenga prevalenti le aggravanti e commini la pena aggravata dell'ergastolo, quanto all'ipotesi in cui la pena prevista per il reato consiste proprio nell'ergastolo.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 877/2022

2Cass. pen. n. 10134/2020

3Cass. pen. n. 14691/2011

4Cass. pen. n. 7982/1993

5Cass. pen. n. 4703/1992

6Cass. pen. n. 12272/1987

7Cass. pen. n. 4994/1984