Articolo 70 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze oggettive e soggettive

Dispositivo

Agli effetti della legge penale:

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69] 4] riguardano la imputabilità e la recidiva (2).

Note

(1) La norma suddivide le circostanze in soggettive ed oggettive. Non sono però considerate dal legislatore quelle circostanze presentano insieme elementi oggettivi e soggettivi (miste) e quelle che possono avere, a seconda dei casi, diverso significato (polivalenti).Tale distinzione non è senza conseguenze pratiche, in particolare quando si configura un'ipotesi di concorso di persone nel reato, di cui all'art. 118 del c.p.. Si ricordi però che, a tale proposito, parte della dottrina ritiene che le due norme sarebbero autonome, data la nuova formulazione assunta dall'art. 118 del c.p., con la riforma degli anni Novanta. Prima della modifica introdotta dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, la norma stabiliva, in tema di estensione delle circostanze ai compartecipi nel concorso di persone, che a questi fossero attribuite tutte le circostanze oggettive e quelle, tra le circostanze soggettive, che avessero agevolato la realizzazione del fatto. Ora invece sono escluse dal novero delle circostanze estensibili ai compartecipi talune categorie tassativamente indicate. Secondo, quindi, l' orientamento citato tali circostanze sarebbero a carattere prettamente soggettivo, mentre tutte le altre circostanze assumerebbero allora carattere oggettivo.

(2) Fra le circostanze inerenti alla persona del colpevole merita un cenno particolare alrecidiva, di cui all'art. 99 del c.p., ovvero la cd ricaduta nel delitto, che si verifica quando l'agente, dopo essere stato condannato con sentenza irrevocabile per aver commesso un delitto non colposo, ne commetta un altro. La sua natura circostanziale è stata fortemente discussa, tuttavia ora la dottrina dominate e la giurisprudenza propendono per riconoscere tale natura, in ragione anche di quanto previsto dal dettato normativo.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 2910/2024

In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2910 del 4 dicembre 2024)

2Cass. pen. n. 46221/2023

L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46221 del 8 novembre 2023)

3Cass. pen. n. 38858/2022

In tema di violenza sessuale, l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., avendo natura oggettiva, non può essere riconosciuta ad alcuno soltanto dei concorrenti del reato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38858 del 17 giugno 2022)

4Cass. pen. n. 5136/2022

La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5136 del 2 febbraio 2022)

5Cass. pen. n. 36335/2021

In tema di associazione finalizzata al traffico di droga, la circostanza aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti o psicotrope, prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura oggettiva poiché concerne le modalità dell'azione e si comunica a tutti i concorrenti nel reato, ove tale partecipazione sia stata conosciuta o colposamente ignorata.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36335 del 9 luglio 2021)

6Cass. pen. n. 27046/2016

In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole", a norma dell'art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa alla comunicabilità ai correi dell'aggravante speciale prevista dall'art. 600-sexies cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27046 del 1 luglio 2016)

7Cass. pen. n. 853/1993

A seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3, L. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al munus publicum del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualità di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 853 del 21 maggio 1993)

8Cass. pen. n. 7447/1992

L'attenuante di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti, pur nella più ampia articolazione che il testo normativo consente di attribuirle, non può avere, anche in concreto, valenza di circostanza attenuante soggettiva, agli effetti degli artt. 118 e 70 c.p., attenendo alla offensività del reato, potendosi essa ravvisare solo ove possa affermarsi che il fatto debba globalmente qualificarsi come lievemente lesivo dell'interesse protetto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7447 del 26 giugno 1992)

9Cass. pen. n. 12211/1991

La nuova normativa introdotta con L. 7 febbraio 1990, n. 19, mentre ha escluso all'art. 3 (che sostituisce l'art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 comma primo n. 2 e comma secondo c.p.), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perché doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1 ultimo comma, che modifica l'art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità - vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12211 del 29 novembre 1991)