Articolo 71 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Dispositivo

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati (1) contro la stessa persona (2), si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Note

(1) La norma fornisce la definizione di concorso di reati, specificando le due ipotesi. Quando, infatti, un soggetto commette più reati violando più volte la stessa disposizione di legge, si parla diconcorso omogeneo, mentre, invece, si verifica unconcorso eterogeneo, quando sono violate diverse disposizioni di legge.

(2) L'ipotesi in esame si riferisce al caso in cui una persona viene condannata con un'unica sentenza o decreto per più fatti costituenti reato e non deve essere confusa con il concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, di cui all'articolo80, che si riferisce alla situazione in cui un soggetto, già condannato, o deve subire un'altra condanna con un successivo provvedimento o devono essere eseguiti a suo carico più provvedimenti di condanna.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 37104/2023

Nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato si effettua dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (Fattispecie in cui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione "esterna", in misura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte ha precisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solo dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che impone di contenere la pena entro i trent'anni di reclusione).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37104 del 13 giugno 2023)

2Cass. pen. n. 1/1971

È nulla la sentenza che, nel pronunciare condanna per più reati, infligga una pena unica, senza stabilire, in violazione dell'art. 483 c.p.p., la pena per ciascuno dei reati stessi; in tal modo, invero, non è dato tener ferma, per tutti gli effetti previsti dalle norme processuali, la ritenuta autonomia giuridica di ciascun reato né è possibile il controllo sulla corretta applicazione delle regole relative al cumulo delle pene e sul buon uso del potere discrezionale del giudice in ordine alla irrogazione della pena.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 1 del 23 gennaio 1971)