Articolo 76 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Dispositivo

Note

(1) La norma suddivide nei suoi tre commi, le tre differenti situazioni che possono venirsi a creare in virtù del cumulo. Il comma in esame, nello specifico,prevede che, in presenza di pene identiche per genere e specie (quindi si rimanda a quanto previsto dall'art. 73), queste debbano essere considerate come un'unica pena, salvo la legge non disponga diversamente. Tale regola non è senza risvolti pratici, si pensi all'indulto di cui all'art. 174: il condono della pena non viene applicato alle singole condanne ricomprese nel cumulo dal provvedimento di unificazione, ma alla pena unica.L'unificazione delle pene, però, si ricordi che non intacca l'autonomia dei reati che ad esse hanno dato origine, per cui, ad esempio, nel caso di amnistia, istituto relativo al reato, si guarderà ad ogni singolo reato e non quindi alla pena cumulata. La medesima considerazione vale in riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dei reati, valutato per le singole infrazioni.

(2) Il secondo comma configura, invece, la seconda ipotesi ovvero quella in cui concorrono pene, di specie diversa, ma appartenenti allo stesso genere. Si pensi al cumulo tra la pena della reclusione (art. 23), prevista per i delitti, e quella dell'arresto previsto per le contravvenzioni (art. 25). La soluzione qui adottata è , similmente al primo comma, quella della pena unica, un'unificazione che però non opera agli effetti della esecuzione, data la diversità di specie. Infatti se si pensa al caso del cumulo reclusione-arresto, la reclusione è espiata in istituti diversi da quelli previsti per l'espiazione dell'arresto (si rimanda a tale proposito a quanto dispone la legge 26 luglio 1975, n. 354). L'unificazione poi non ha effetto in merito alle misure di sicurezza (art. 199-240) ed in eventuali altri casi specificamente previsti dalla legge.

(3) Infine, nell'ipotesi in cui le pene differiscano sia in genere che in specie, come nel caso del cumulo tra reclusione (art. 23) e multa (art. 24), le pene non si unificano e rimangono distinte, relativamente a qualsiasi effetto giuridico.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. pen. n. 38452/2024

2Cass. pen. n. 47799/2023

3Cass. pen. n. 40079/2023

4Cass. pen. n. 30753/2022

5Cass. pen. n. 28141/2021

6Cass. pen. n. 12554/2020

7Cass. pen. n. 36057/2019

8Cass. pen. n. 48690/2019

9Cass. pen. n. 5396/2010

10Cass. pen. n. 41567/2009

11Cass. pen. n. 15954/2009

12Cass. pen. n. 2529/1999

13Cass. pen. n. 2937/1997

14Cass. pen. n. 1443/1997

15Cass. pen. n. 6636/1997

16Cass. pen. n. 837/1996

17Cass. pen. n. 969/1995

18Cass. pen. n. 4486/1994